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D.L. 24/12/2003 n. 355
-La Legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione» : «Art. 5 (Interventi nel settore del trasporto aereo) .
1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'art. 10, comma 13, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della Legge 18 giugno 1998, n. 194, recante: «Interventi nel settore dei trasporti» : «1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti in ragione, rispettiva- D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. mente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio 1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
2. Per le finalità di cui all'art. 5 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 9,9 miliardi per l'anno 1999 e di lire 15 miliardi per l'anno 2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000.».
-La Legge 1 agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O.
- Si riporta il comma 1, lettera a), dell'art. 7 del Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»: «1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da
a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente Decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della Legge finanziaria annuale;».
- La tabella C allegata alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
Art. 23-duodecies. Interventi a favore del comune di Pietrelcina ((1. All'articolo 1, comma 3, della Legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006».)) Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 3, dell'art. 1 della Legge 14 marzo 2001, n. 80, recante: «Interventi a favore del comune di Pietrelcina», così come modificato dalla Legge qui pubblicata: «3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006, al comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi».
Art. 24. Entrata in vigore ((1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.))
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Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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